Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12.01.2019, n. 14) ha apportato importanti novità in tema di contratti aventi ad oggetto il trasferimento di edifici (o loro porzioni) per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare oppure la costruzione non risulti essere stata ultimata, versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità. In particolare, gli artt. 389-391 modificano il D.Lgs. 20.06.2005, n. 122.
Cosa cambia per i contratti aventi ad oggetto gli immobili da costruire per i quali il relativo titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16.03.2019? Il contratto preliminare e ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto, in capo a una persona fisica, della proprietà di un immobile da costruire, devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Orbene, gli artt. 1350 e 1351 C.C. prevedono esclusivamente la forma scritta, quindi anche una scrittura privata non autenticata, per i trasferimenti di immobili. Nel caso in esame, invece, si richiede la forma scritta per atto pubblico e per scrittura privata autenticata, la cui mancanza comporta la nullità rilevabile d’ufficio ed eccepibile da chiunque, senza che l’azione possa ritenersi prescrivibile col decorso del tempo.
Evidentemente, il legislatore ha inteso dare maggiore tutela...