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Lavoro 28 Novembre 2018

Cambio di rotta per l'aliquota ridotta I.V.S.


La Corte di Cassazione modifica il principio inerente l'ambito di applicazione dell'aliquota ridotta I.V.S., conosciuta come contribuzione ridotta ex CUAF. Con la sentenza n. 22665, depositata il 25.09.2018, per la prima volta infatti la Cassazione prende una via differente rispetto al passato (vedi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - nota giurisprudenziale del 31.10.2018). Il D.L. 30/1974, all'art. 20 prevede per la determinazione dei contributi dovuti alla Cassa Unica Assegni Familiari differenti aliquote contributive per distinte tipologie di datori di lavoro: datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia, imprese agricole, cooperative e tutti gli altri datori di lavoro. Dal 2006 per le categorie citate, con esclusione dell'ultima, l'aliquota in esame è pari a 0% contro lo 0,68% previsto appunto per l'ultima categoria. La sentenza oggetto della trattazione si sofferma sull'interpretazione da dare al termine “commercianti” al fine di determinarne l'ambito applicativo. In seguito a tutte le interpretazioni e variazioni intervenute negli anni sul tema, l'Inps nel 2000, tramite circolare, ha affermato che le attività del terziario non strettamente commerciali sono escluse dall'ambito di applicazione dell'aliquota ridotta, in quanto il decreto fa riferimento ai soli “commercianti”. In tal modo l'Istituto ha escluso...

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