Diritto privato, commerciale e amministrativo
19 Ottobre 2026
Cancellazione della società ed estinzione delle sanzioni 231
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’illecito amministrativo dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, alla stregua di quanto previsto per la morte dell’imputato? La giurisprudenza risponde affermativamente (Cass. penale 5.05.2026, n. 16218).
Il D.Lgs. 231/2001 non prevede alcuna conseguenza sul piano penale per l’estinzione dell’ente a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, occupandosi l'art. 28 e segg. unicamente delle vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).Un primo orientamento, al fine di evitare che la compagine sociale, con cancellazioni “di comodo”, paralizzi la risposta punitiva dell’ordinamento, tende ad escludere che la cancellazione dell’ente dal Registro delle Imprese possa determinare l’estinzione dell’illecito, commesso nell’interesse e a vantaggio dell’ente (Cassazione penale n. 9006/2022). Tale orientamento trova argomentazioni sul fatto che: 1) le cause estintive dei reati costituiscono un numerus clausus e, dunque, non possono essere interpretate estensivamente; 2) il D.Lgs. 231/2001 quando ha inteso fare riferimento a cause estintive degli illeciti lo ha esplicitato (art. 8, c. 2, sull’amnistia e art. 67 sulla prescrizione); 3) il fallimento (ora liquidazione giudiziale) della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, cosicché non vi sarebbero ragioni per un diverso esito in ordine alla cancellazione della società; 4) il rinvio operato dall’art. 35 D.Lgs. 231/2001 alle disposizioni processuali relative all’imputato non è indiscriminato, ma solo “in quanto compatibili”.Un opposto e più recente orientamento...