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Diritto 19 Novembre 2020

Cancellazione dell'ipoteca nel concordato preventivo

Non sempre l'operazione deve essere autorizzata dal giudice delegato.

Non tutte le cessioni di beni effettuate dopo il deposito della domanda di concordato trovano regolamentazione nell'art. 182, c. 5 L.F., in quanto sfuggono a questa disciplina le dismissioni dei beni prodotti grazie alla continuazione dell'attività d'impresa a seguito dell'avvio della procedura e attuate dall'imprenditore sul libero mercato. Questo è il principio espresso dalla sentenza 22.10.2020, n. 23139, in cui la Cassazione ha chiarito che l'articolo citato, laddove fa riferimento non solo alle vendite e alle cessioni, ma anche ai trasferimenti legalmente compiuti posti in essere in esecuzione del concordato, in effetti potrebbe far pensare, in sé considerato, a una sua applicabilità a tutti i casi in cui un bene sia trasferito a un soggetto in esecuzione del concordato omologato, a prescindere dai criteri di competitività. Si consideri però, proseguono i giudici, che la norma è stata introdotta dall'art. 2, c. 2, lett. c) D.L. 27.06.2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.08.2015, n. 132 non a caso con il contemporaneo inserimento (ad opera del c. 1 del medesimo art. 2), nel panorama normativo concordatario, dell'art. 163-bis L.F., in tema di offerte concorrenti. A mente del comma 1 di quest'ultimo articolo, la disciplina delle offerte concorrenti, con l'apertura di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati all'acquisto, trova...

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