Non sempre l'operazione deve essere autorizzata dal giudice delegato.
Non tutte le cessioni di beni effettuate dopo il deposito della domanda di concordato trovano regolamentazione nell'art. 182, c. 5 L.F., in quanto sfuggono a questa disciplina le dismissioni dei beni prodotti grazie alla continuazione dell'attività d'impresa a seguito dell'avvio della procedura e attuate dall'imprenditore sul libero mercato. Questo è il principio espresso dalla sentenza 22.10.2020, n. 23139, in cui la Cassazione ha chiarito che l'articolo citato, laddove fa riferimento non solo alle vendite e alle cessioni, ma anche ai trasferimenti legalmente compiuti posti in essere in esecuzione del concordato, in effetti potrebbe far pensare, in sé considerato, a una sua applicabilità a tutti i casi in cui un bene sia trasferito a un soggetto in esecuzione del concordato omologato, a prescindere dai criteri di competitività.
Si consideri però, proseguono i giudici, che la norma è stata introdotta dall'art. 2, c. 2, lett. c) D.L. 27.06.2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.08.2015, n. 132 non a caso con il contemporaneo inserimento (ad opera del c. 1 del medesimo art. 2), nel panorama normativo concordatario, dell'art. 163-bis L.F., in tema di offerte concorrenti. A mente del comma 1 di quest'ultimo articolo, la disciplina delle offerte concorrenti, con l'apertura di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati all'acquisto, trova...