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Società e contratti 07 Gennaio 2026

Cancellazione società con lite pendente e responsabilità dei soci

L’interesse ad agire del creditore sopravvive anche senza riparto. L’ordinanza della Cassazione 1.07.2025, n. 17734 offre un importante chiarimento in tema di estinzione della società di capitali e responsabilità dei soci ex art. 2495, c. 2 c.c.

Vicenda processuale - Una S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le veniva intimato il pagamento di una somma in favore di un professionista. Nel corso del procedimento il giudizio veniva interrotto per intervenuta estinzione della società opponente, in ragione della volontaria cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese; gravame riassunto tempestivamente nei confronti degli ex soci. Il Tribunale revocava l’atto esattivo rilevando che, dal bilancio finale di liquidazione prodotto in giudizio, risultava l'assenza di riparti in favore dei soci; decisione confermata in Corte d’Appello che escludeva l’interesse ad agire del creditore per difetto di prova della percezione di somme a seguito dell’estinzione dell’ente. Il professionista proponeva ricorso per Cassazione, denunciando l’erroneità di tale impostazione: al momento della cancellazione, infatti, era pendente un giudizio revocatorio ordinario promosso contro gli stessi soci, volto a far dichiarare l’inefficacia del trasferimento dell’intero patrimonio immobiliare della società in loro favore.Soluzione della Corte di Cassazione - La III Sez. civ. della Corte di Cassazione, con ordinanza 1.07.2025, n. 17734, ha accolto il ricorso proposto dal professionista, censurando la decisione dei giudici di merito per omesso esame di un fatto decisivo: la pendenza dell’azione revocatoria, debitamente allegata e documentata dal creditore.L’interesse ad agire, ha osservato la...

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