Accertamento, riscossione e contenzioso
18 Febbraio 2026
Canoni locazione infragruppo e antieconomicità nel consolidato fiscale
Anche nei rapporti infragruppo lo scostamento dal valore normale può assumere rilievo quale indice di antieconomicità manifesta. La neutralità del consolidato non impedisce l’accertamento, né esclude l’onere della prova contraria a carico del contribuente (Cass., ord. n. 2777/2026).
Con l’ordinanza 8.02.2026, n. 2777 la Cassazione torna a esaminare il rapporto tra principio di neutralità del consolidato fiscale nazionale ex art. 117 del Tuir e sindacato di antieconomicità delle operazioni infragruppo, affrontando il tema della deducibilità dei canoni di locazione corrisposti tra società appartenenti al medesimo perimetro di consolidamento. La controversia trae origine dal disconoscimento parziale dei costi di locazione sostenuti da una società consolidata nei confronti della consolidante, in relazione a un contratto ritenuto dall’Amministrazione Finanziaria connotato da condizioni fuori mercato. Il canone risultava effettivamente corrisposto ed era stato regolarmente dichiarato dalla locatrice quale componente positivo di reddito, circostanza che aveva indotto il giudice di secondo grado a ritenere l’operazione sostanzialmente neutra per il gruppo, sul presupposto che, nell’ambito del consolidato, le eventuali perdite della locatrice si sarebbero compensate con gli utili della consolidante, escludendo così un concreto interesse allo spostamento di base imponibile.Nel merito, la Corte richiama il quadro normativo risultante dalla modifica dell’art. 39 D.P.R. 600/1973 a opera della L. 88/2009, che ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale degli immobili, precedentemente introdotta dall’art. 35, c. 3 D.L. 223/2006. Ripristinato il sistema fondato sulle presunzioni semplici,...