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Diritto del lavoro e legislazione sociale 28 Agosto 2026

Cantiere sospeso: la Cassazione amplia gli obblighi del CSE

La sospensione dei lavori non neutralizza i doveri del coordinatore per l’esecuzione; il cantiere resta un’entità di rischio e il PSC va adeguato anche nella fase di inattività materiale.

Principio affermato - Con la sentenza 27.07.2026, n. 28466, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’obbligo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) di adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) permane anche quando le lavorazioni siano sospese o il cantiere sia temporaneamente inattivo.Il fondamento normativo è l’art. 92, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008, che impone al CSE di adeguare il piano in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.La pronuncia non opera un overruling rispetto alla distinzione tra alta vigilanza e controllo puntuale delle lavorazioni già tracciata dalla Sez. 4, n. 24915/2021, che attiene a un profilo diverso e lascia impregiudicato il dovere di aggiornamento del PSC, che la Cassazione del 2026 porta oggi in primo piano. Il punto decisivo è che l’evoluzione del cantiere non si esaurisce nell’avanzamento materiale delle opere, ma comprende anche l’interruzione dell’attività, la permanenza di attrezzature, il mutamento delle condizioni di accesso e i rischi propri della fase di sospensione.Il cantiere esiste anche quando non si lavora - Il passaggio più significativo della pronuncia è quello in cui la Corte esclude che il PSC sia uno strumento destinato a operare solo quando vi siano lavorazioni in corso.Il cantiere, osserva la Cassazione, esiste come “entità fisica e giuridica” anche quando i lavori sono fermi, e proprio per questo continua...

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