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Diritto 07 Settembre 2023

Caparra penitenziale in caso di recesso

La caparra penitenziale non è posta a tutela dell’inadempimento di una delle parti in un contratto; a seconda di chi recede tale caparra viene persa o raddoppia di valore.

La caparra penitenziale è disciplinata dall’art. 1386 c.c. ed è contenuta, al pari della clausola penale e dalla caparra risarcitoria, in una pattuizione accessoria al contratto principale. Tale istituto si differenzia da quello della caparra risarcitoria, in quanto, la caparra penitenziale non è posta a tutela dell’inadempimento di una delle parti: il diritto di recesso è accordato sulla base della mera manifestazione di volontà di una delle parti di avvalersene. Il suo esercizio è indipendente dall’effettivo inadempimento imputabile e colpevole dell’altra parte del contratto. L’istituto del recesso produce effetti diversi a seconda di quale parte del contratto lo eserciti. Se tale diritto viene esercitato dal contraente che ha versato la caparra, egli rinuncia alla somma di denaro o al bene fungibile consegnato a titolo di caparra penitenziale. Nella fattispecie in cui a recedere sia il contraente che aveva accolto la caparra, il corrispettivo del recesso ammonterà al doppio di quanto ricevuto. Il recesso è legittimo solo fino a quando il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti ad esecuzione continuata, si produrranno gli effetti del recesso solo sulle prestazioni non ancora eseguite o in corso di esecuzione. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recedere, la caparra può essere restituita o imputata alla prestazione principale. Al...

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