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Società
02 Settembre 2020
Capitalizzazione del conferimento del socio d'opera
La sentenza del Tribunale di Roma apre decisamente all’opportunità che specifiche clausole possano regolamentare l’imputabilità a capitale delle attribuzioni effettuate non in denaro.
In tema di conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi, la disciplina per le società di persone ammette le relative operazioni, senza nulla aggiungere dal punto di vista della capitalizzazione degli apporti effettuati dai soci, in sede di costituzione o successivamente. In altri termini, è ancora oggi aperto in dottrina il dibattito sul controvalore della prestazione oggetto del conferimento, se debba essere conteggiato per la determinazione del capitale sociale e, di conseguenza, del valore nominale della partecipazione del socio che ha effettuato l’apporto in forme diverse dal denaro.
Recentemente, il Giudice del Registro Imprese presso il Tribunale di Roma ha emanato un provvedimento specifico in materia, ribadendo come un primo orientamento di prassi (che attribuisce al capitale sociale una funzione di garanzia nei confronti dei terzi) abbia storicamente qualificato gli apporti alla stregua di incrementi patrimoniali, con necessità di capitalizzazione non riscontrabile dal punto di vista oggettivo. Secondo tale orientamento, pur costituendo i conferimenti d’opera elementi di indiscussa utilità rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale, non potrebbero essere considerati idonei a garantire i creditori sociali. L’eventuale capitalizzazione potrebbe infatti falsare la redditività della società e, dal punto di vista dell’esecuzione, i creditori non risulterebbero tutelati...