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Diritto 07 Aprile 2023

Cartabia/1 - Opposizione a decreto ingiuntivo del giudice di pace

L’opposizione a decreto ingiuntivo avanti al giudice di pace va proposto con ricorso secondo quanto previsto dagli artt. 316 c.p.c. e 281-undecies c.p.c., o con citazione come imposto dall’art. 645 c.p.c.?

L’art. 316 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 1.03.2023, prevede che “davanti al giudice di pace, la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili”. La norma rinvia al procedimento semplificato di cognizione disciplinato dall’art. 281-undecies c.p.c., secondo cui la domanda si propone con ricorso sottoscritto a norma dell’art. 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6 e l’avvertimento dell’art. 163, c. 3. Se davanti al Tribunale nulla è stato innovato in ordine alla forma dell’opposizione a decreto ingiuntivo, posto che è rimasta la previsione di cui all’art. 645 c.p.c. secondo cui l’opposizione si propone con atto di citazione, è da chiedersi se davanti al giudice di pace possa continuare a proporsi con atto di citazione, posto che l’unico rito ammesso a partire dal 1.03.2023 è quello semplificato di cognizione che si introduce con ricorso. L’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che l’opposizione a decreto ingiuntivo avanti al giudice di pace si proponga con ricorso anziché con citazione per i procedimenti incardinati successivamente al 28.02.2023 e ciò in ragione del fatto che: l’unico rito formalmente ammissibile davanti al giudice di pace è ormai solo quello semplificato; la scelta di tale rito nella...

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