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Diritto 07 Aprile 2023

Cartabia/2 - Quali prospettive in ambito civile

Il 28.02.2023 sono entrate in vigore alcune delle novità introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia, il cui impianto è ispirato all’obiettivo di assicurare un processo civile più snello e di rapida definizione.

Come purtroppo sovente accade sul piano delle riforme della giustizia, anche in questo caso il Legislatore ha avuto premura di creare quanta più confusione possibile, emanando una serie notevole di provvedimenti attuativi e correttivi della legge delega, spacchettando l’introduzione o la modifica di taluni istituti e, addirittura, anticipando repentinamente l’efficacia di norme dalla portata particolarmente rilevante che, dunque, si applicano anche ai procedimenti che, a tale data, risultavano già pendenti.
L’iter legislativo ha preso impulso per effetto della L. 206/2021 con cui il Parlamento ha conferito al Governo una delega affinché si provvedesse all'efficienza del processo civile e alla revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e a misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

In tale contesto, il 10.10.2022, veniva emesso il D.Lgs. 149/2022 in attuazione della L. 26.11.2021, n. 206 che, in attuazione delle previsioni della legge delega, ha introdotto diverse novità in tema di mediazione, negoziazione assistita, giudizio di primo grado, impugnazioni, controversie in materia di lavoro, esecuzione forzata, procedimenti speciali, arbitrato, dettando, all'art. 35 del citato decreto, la relativa disciplina transitoria.
Il 29.12.2022 con la L. 197/2022 (Bilancio di previsione dello Stato) è stata modificata la disciplina transitoria dettata dall'art. 35 D.Lgs. 149/2022, e con il D.L. 198/2022 (cd. decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, in L. 14/2023, che ha prorogato la vigenza di talune disposizioni adottate durante l'emergenza pandemica e ha anticipato al 28.02.2023, l’operatività del D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. Riforma civile Cartabia).
Infine, è stato emesso il D.L. 13/2023 (cd. decreto PNRR3) che ha introdotto disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali, in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, nonché in tema di mediazione.

L’efficacia della nuova disciplina processuale, quantomeno in termini di capacità della stessa di assicurare un iter più rapido, verrà verificata solo con il passare del tempo e all’esito dell’applicazione empirica dei nuovi istituti; a ogni modo, vi è da dire che, prima facie, parrebbe che l’impianto del nuovo processo di cognizione in primo grado, costringa i Giudici a celebrare la prima udienza di trattazione avendo già piena conoscenza degli atti di causa. Infatti, all’esito della prima udienza, il giudice dovrà già decidere sulle istanze istruttorie presentate dalle parti, le quali devono produrre, prima dell’udienza medesima, ogni evidenza (documentale e non) idonea a suffragare la tesi sostenuta negli scritti difensivi.
In buona sostanza, non si tratta di una rivoluzione copernicana, come qualcuno si attendeva, ma è innegabile che appare evidente l’intento di sopprimere tutte quelle formalità che rallentavano la celebrazione dei processi; tutte le formalità tranne una: la c.d. riserva assunta dal giudice che, se non disciplinata con apposite previsioni temporali, potrebbe vanificare qualsivoglia nobile intento.