Accertamento, riscossione e contenzioso 02 Marzo 2024

Cartella di pagamento valida anche senza sottoscrizione digitale

È superflua l’apposizione della firma digitale su di una cartella di pagamento in assenza di espressi obblighi legislativi che prevedano tale adempimento come obbligatorio.

Il caso di specie trae origine dall’emissione da una cartella di pagamento, notificata a mezzo Pec, relativa a Iva e Irpef per l’anno 2016. Ricorreva il contribuente deducendo innanzi ai giudici della Commissione tributaria provinciale la nullità dell’atto notificatogli, poiché, a suo avviso, l’azione di riscossione non poteva essere intrapresa in quanto fondata su di un atto inesistente che presentava l’insanabile vizio di forma dell’assenza di una sottoscrizione digitale. La tesi difensiva veniva ritenuta infondata e il ricorso rigettato da parte dei giudici tributari. Il procedimento faceva ulteriore corso questa volta innanzi ai giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Toscana che decidono nel merito attraverso la sentenza 23.01.2024, n. 113 e, parimenti a loro colleghi, lo ritengono infondato. Ma vediamo le cadenze del ragionamento dei giudici tributari seguite nella motivazione del provvedimento qui in commento. Il primo dato utilizzato da parte dei magistrati tributari per giungere alla loro decisione è costituito dalla constatazione dell’assenza di una specifica prescrizione normativa che imponga all’Amministrazione che procede alla notifica di una cartella di pagamento di apporvi una sottoscrizione di carattere digitale. Tale assunto era stato fatto proprio in precedenza da parte dei giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23852/2023, che nella...

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