Una recente ordinanza della Suprema Corte (Sez. II 23.10.2018, n. 26843) ha ribadito il principio secondo il quale l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del codice della strada, vada proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 legge 689/1981 (oggi art. 7 D.Lgs. 150/2011) e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza-ingiunzione (conforme a Cass. S.U. 22.09.2017, n. 22080). In questi casi, infatti, l'opposizione alla cartella è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto.
La pronuncia in commento, discostandosi dalle precedenti (Cass. 8.01.2003, n. 59), ha precisato che, con la citata opposizione, non è sufficiente eccepire la mancata notifica dell'atto presupposto, ma è necessario muovere le dovute censure verso quest'ultimo che, in caso contrario, sarebbe produttivo di conseguenze per effetto sanante della notifica dell'atto consequenziale: “in tema di opposizione a cartella di pagamento proposta ai sensi delle...