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Diritto 23 Marzo 2022

Cartella illegittima se riferita a rettifiche valutative

Non è applicabile la procedura di liquidazione automatica delle imposte qualora l’iscrizione a ruolo riguardi non solo un omesso o tardivo versamento del tributo, ma anche altre rettifiche rispetto a quanto denunciato dal contribuente.

Nella prassi quotidiana i contribuenti ricevono iscrizioni a ruolo ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 (ovvero ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972), contenenti una motivazione prestampata che espone l’ammontare dell’“omesso o carente versamento” a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Vero è che l’iscrizione a ruolo da liquidazione automatica è normalmente preceduta dalla comunicazione di irregolarità; tuttavia, per ragioni di tracciato non sempre l’avviso bonario contiene un dettagliato riepilogo degli omessi o carenti versamenti di cui viene richiesto il pagamento.

In sede di verifica delle determinazioni presenti nell’iscrizione a ruolo può accadere che il contribuente si accorga che gli importi richiesti a titolo di imposte non versate risultano di ammontare più elevato rispetto a ciò che scaturisce da quanto lui denunciato nel modello dichiarativo trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
In sostanza, la rettifica eseguita dall’Amministrazione Finanziaria alla dichiarazione non viene adottata sulla base degli elementi presenti nella dichiarazione stessa, bensì rappresenta anche il risultato di un’attività valutativa e interpretativa di quanto denunciato nel modello dichiarativo.
In questi casi, non trattandosi unicamente di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, l’iscrizione a ruolo impugnata rappresenta il primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale: proprio per tale ragione la rettifica impone l’assolvimento dell’obbligo motivazionale.

Qualora, come nella fattispecie proposta, la liquidazione delle imposte non si sovrapponga alla dichiarazione presentata dal contribuente, ma costituisca, a tutti gli effetti, una rettifica dei risultati della dichiarazione presentata (ad esempio, a causa del mancato riconoscimento di posizioni a credito nell’ambito del quadro SX del mod. 770, del parziale abbinamento di un versamento, oppure per qualsiasi altra ragione) essa determina una pretesa ulteriore dell’Amministrazione Finanziaria che può ritenersi non dovuta in funzione dei dati dichiarati.
La carenza della motivazione della cartella emessa, che adotta una variazione delle risultanze della dichiarazione presentata dal contribuente, rende l’iscrizione a ruolo nulla per difetto di motivazione dell’atto stesso. In tali termini si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di legittimità: questo principio, affermato da Corte di Cassazione, nell’ordinanza 4.08.2011, n. 16983 è stato ribadito con le sentenze 20.09.2013, n. 21564; 4.11.2015, n. 22489; 4.02.2015, n. 1952; 17.04.2014, n. 8934; 18.06.2013, n. 15188.
Le pronunce riportate censurano il modus operandi dell’Amministrazione Finanziaria quando espone a sostegno della pretesa impositiva sintetiche motivazioni, corredate da meri riferimenti normativi e indecifrabili calcoli matematici in rettifica delle poste indicate nella dichiarazione presentata dal contribuente.

In definitiva, l’iscrizione a ruolo richiede un chiaro riferimento alla natura e ai motivi della pretesa, non competendo al cittadino la ricostruzione dell'operato del Fisco attraverso difficili, se non impossibili, operazioni interpretative dei codici e numerazioni.