Accertamento, riscossione e contenzioso 30 Dicembre 2025

Cartella inviata con PEC? Non serve la prova in formato .eml o .msg

Per la Cassazione (ord. 24.10.2025, n. 28297) per la prova della notifica PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono richieste le modalità di notifica degli atti giudiziari, e, quindi, il deposito del file di notificazione in formato .eml o .msg.

Un contribuente impugnava una intimazione di pagamento, lamentando l’illegittimità della notifica degli atti presupposti, notifica avvenuta anche tramite PEC.Il giudizio giungeva davanti alla Corte di Cassazione la quale accoglieva il ricorso dell’Agente della riscossione. Nello specifico, la Cassazione rilevava che la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.04.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. E infatti, è stato affermato che ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato ".eml" o ".msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica...

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