Per la Cassazione (ord. 21180/2020) la tempestiva notifica a uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce nei loro confronti la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973.
Una Commissione tributaria regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate evidenziando che, in tema di notifica della cartella di pagamento al coobbligato, l'art. 1310 C.C. non opera in quanto si tratta di intervenuta decadenza e non di prescrizione dell'azione accertatrice dell'Agenzia e, di conseguenza, la cartella deve essere notificata anche al coobbligato entro i termini previsti dall'art. 25 D.P.R. 602/1973.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dare ulteriore continuità al fermo indirizzo della Corte che, anche di recente, occupandosi della questione, ha affermato che in tema di riscossione delle imposte, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei loro confronti la decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973 (Cass. 1.02.2018, n. 2545; in senso conforme, ex multis, sentt. 25.05.2017, n. 13249; 27.01.2016, n. 1463; 10.12.2014, n. 25993; 21.12.2007, n. 27005; 14.06.1995, n. 6729).
Alla stregua della disciplina dettata dal Codice Civile con riguardo alla solidarietà tra coobbligati, applicabile, in mancanza di specifiche deroghe di legge, anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono...