Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Settembre 2024
Cartella notificata via PEC, non necessaria la firma digitale
La copia della cartella di pagamento originariamente cartacea non deve essere necessariamente sottoscritta digitalmente in caso di notifica a mezzo PEC.
Nel caso in cui l’Agente della Riscossione provveda a notificare a mezzo PEC una cartella di pagamento, inviando copia su supporto informatico di un atto della riscossione originariamente formato su supporto cartaceo, tale documento, per la sua validità e regolarità, non deve essere necessariamente sottoscritto con firma digitale, stante la mancanza di prescrizioni normative specifiche sul tema, che si attestino su una differente direzione, rispetto alla posizione appena accennata. In pratica, si asserisce e ammette che un atto riscossivo (cartella di pagamento, intimazione di pagamento, ecc.) non debba recare necessariamente la sottoscrizione digitale da parte del funzionario competente.La questione, chiarita in tali termini da un recente intervento della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, ord. 5.07.2024, n. 18387), è stata oggetto di un approfondito decisum con cui si è sostenuto che, da un mero punto di vista procedurale, la validità e l'esistenza di un atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo, o del timbro, o di una sottoscrizione, quanto dal fatto che tale elemento è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.Viene in tal modo sanata una pratica ricorrente adottata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, stante nella prassi di procedere alla notifica di atti riscossivi, disinteressandosi di apporre la firma digitale che attribuisce una definita paternità (rectius: provenienza e legittimità) a un...