Accertamento, riscossione e contenzioso 20 Dicembre 2023

Cartelle nulle se l’Amministrazione non risponde entro 220 giorni

Nulli ruoli e atti esattivi se l’Agente della riscossione non risponde nei termini al contribuente che ha azionato la procedura prevista dall’art. 1, cc. 537 e segg. L. 228/2012. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6.11.2023, n. 31220.

L'art. 1, cc. 537-543 L. 24.12.2012, n. 228 prevede che i debitori di somme iscritte a ruolo o affidate ai concessionari per la riscossione hanno facoltà di presentare al concessionario una dichiarazione dove eccepire possibili contestazioni riferite all’iscrizione a ruolo, entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario Il contribuente è chiamato a documentare che gli atti emessi per i quali si procede sono interessati da cause di non esigibilità del credito, tra cui, ad esempio, l’esistenza di un provvedimento di sgravio, la prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo era stato reso esecutivo L’Agente della riscossione è obbligato, entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione, a trasmettere quest’ultima e la documentazione allegata all’ente creditore in modo da consentire all’Ente, "entro i successivi 60 giorni”, di dare comunicazione al debitore della correttezza della documentazione prodotta. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione e trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso agente della riscossione, le partite creditorie sono annullate di diritto e il debitore è considerato...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.