Come ormai noto, in tema di cessione dei crediti la pubblicazione nella Gazzetta non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tantomeno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente realizzata (Cass. sent. n. 5167/2020).
Al riguardo, la I e la III Sezione Civile della Suprema Corte, con ordinanze 22.06.2023, n. 17944 e 20.07.2023, n. 21821, sono intervenute nuovamente sulla vicenda della prova necessaria per dimostrare la titolarità del credito all’esito di un’operazione di cartolarizzazione e hanno indicato come sia dovere processuale del preteso creditore provare l’effettiva titolarità del proprio credito, pur residuando la possibilità di “dimostrare anche in altro modo” la titolarità del proprio rapporto nel caso in cui le indicazioni nella Gazzetta Ufficiale non risultino sufficientemente provate.
In particolare, una volta che una posizione viene ceduta, viene riassegnato un codice dalla cessionaria all’interno del proprio portafogli clienti spesso diverso da quello originario. In quest’ottica, è chiaro che la sola indicazione dell’elenco di tali posizioni non è idonea a dimostrare l’inclusione della posizione all’interno della procedura di cartolarizzazione; le informazioni necessarie ai fini di un corretto inquadramento dell’intera procedura...