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Diritto 30 Agosto 2021

Casi di desistenza del ricorso fallimentare

L'accordo tra creditore istante e debitore raggiunto prima dell’udienza prefallimentare e il suo valore a fronte dell’eventuale sentenza di fallimento.

Nella prassi commerciale accade spesso che, a fronte di continue richieste dilatorie del debitore, il creditore proponga ricorso per il fallimento al fine di sollecitare l’imprenditore alla ricerca della liquidità necessaria per appianare i debiti ed evitare la declaratoria di fallimento. Accade quindi che all’udienza prefallimentare, o prima di essa, le parti si accordino per desistere dall’istanza di fallimento a fronte del versamento di quanto dovuto, oppure per chiedere un rinvio dell’udienza a seguito di un versamento rateale del debito. Nel caso in cui a fronte di un accordo transattivo come sopra detto il creditore insista nel fallimento o non desista dall’azione, ci si chiede se il fallendo possa, in sede di reclamo, depositare l’accordo raggiunto relativo alla rinuncia del ricorso. La Suprema Corte con ordinanza 27.07.2021, n. 21503, analizza il caso in cui all’udienza prefallimentare il ricorrente non aveva fatto presente l’esistenza dell’accordo, insistendo nel fallimento, anziché chiedere un rinvio: i giudici rilevano che, in mancanza di deposito dell’atto di desistenza, era del tutto irrilevante che il difensore sostituto d’udienza della ricorrente non fosse munito del mandato per insistere nell’istanza di fallimento, la cui dichiarazione era conseguenza diretta del ricorso introduttivo del procedimento. In merito alle revoca del fallimento, inoltre, la Corte di...

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