Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.
Con l’iscrizione all’Albo professionale è previsto l’obbligo di iscrizione e versamento della contribuzione minima alla Cassa di categoria. Si tratta di un principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza che la Cassazione ha recentemente confermato con l’ordinanza n. 17823/2023. Il caso analizzato dalla Suprema Corte ha riguardato l’attività svolta da un geometra quale amministratore di 2 società aventi ad oggetto affitti e vendite di immobili, con consulenze a soci e terzi, iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, il quale esercitava solo occasionalmente (quindi in via non esclusiva ed abituale) l’attività professionale. I difensori del professionista hanno puntato sull’assenza della continuità nell’esercizio della professione per giustificare la non obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa. Tuttavia, la Cassazione, confermando quanto già stabilito per numerose questioni analoghe (da ultime le ordinanze nn. 4154/2023; 4155/2023; 6694/2023; 318/2023) ha ribadito che, in tema di Cassa di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione “sufficiente” l’iscrizione all’Albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata...