Il trattamento economico da riconoscere al lavoratore in malattia durante la cassa integrazione era già stato oggetto di una risalente circolare dell'Inps. La circolare 82/09, infatti, aveva chiarito che "Qualora lo stato di malattia sia antecedente all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per CIGO/CIGS si avranno 2 casi:
- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione”.
Ora, come noto, l'art. 26 c. 1 D.L. 18/2020 ha disposto che, per i lavoratori dipendenti del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero precauzionale è equiparato ai fini del trattamento economico a malattia.
Alla luce di tutto quanto sopra, quindi, qualora venga disposta la quarantena di un lavoratore già destinatario di un trattamento di integrazione salariale, viene meno la possibilità di richiedere la specifica tutela prevista dall'art. 26 c. 1...