In tema di ammortizzatori sociali per elevate temperature, in attesa di verificare se ulteriori specifici provvedimenti verranno adottati ad hoc per il 2026, si ripropone la disciplina esistente ordinaria e quella che è stata prevista come disciplina straordinaria negli ultimi 3 anni. La Cig ordinaria per maltempo, nello specifico per temperature elevate, già esiste da anni (D.Lgs. 148/2015 come ultima normativa, ma già in quelle precedenti) e si prosegue pertanto nell’applicazione di normativa e di prassi amministrativa in essere. La vigente normativa ordinaria stabilisce che i datori di lavoro differenti dalle imprese edili, lapidee e affini, rientranti nella disciplina della CIGO, per i trattamenti legati ad eventi oggettivamente non evitabili (cd. EONE), fruiscono della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi, escludendo pertanto la CIGO richiesta per eventi meteo dal conteggio delle 52 settimane utilizzabili nel biennio mobile. Inoltre, per le richieste di integrazione salariale relative a EONE (edili e non) non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. Infine, per tali richieste di trattamenti EONE, non è dovuto il versamento del contributo addizionale da parte delle aziende. Anche il termine di presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per EONE è differente rispetto alle altre domande; le stesse vanno infatti inviate entro la fine del mese...