È da ricordare che l'art. 22, D.L. 18/2020 aveva previsto la possibilità per le Regioni di riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga anche in favore dei datori di lavoro agricoli. A seguito di tale previsione, erano arrivate le istruzioni Inps in merito all'apertura di apposite matricole DM (messaggi nn. 1576/2020, 1726/2020 e 1915/2020), così da permettere la presentazione delle domande di cassa integrazione salariale in deroga da parte dei datori di lavoro agricoli sprovvisti di matricola DM. Però poi il legislatore ha previsto che tali domande venissero inviate direttamente all'Inps, senza la preventiva autorizzazione delle Regioni.
In maniera specifica, l'art. 1 D.L. 104/2020 prevede che il datore di lavoro possa presentare domanda di concessione della cassa integrazione, compresa quella di cui all'art. 22 citato, per 9 settimane incrementate di ulteriori 9. Lo stesso art. 1, al successivo comma 5, ha disposto che “le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”.
Come precisato nella circolare...