Diritto del lavoro e legislazione sociale 16 Dicembre 2024

Cassa integrazione ordinaria aziende edili: memo conteggio eventi

Si ripropone una regola prevista per il secondo semestre 2024 in tema di conteggio delle giornate di CIGO per le aziende edili, in caso di eventi oggettivamente non evitabili.

Si ritiene utile riproporre, a titolo di promemoria per l’anno 2024, la regolamentazione introdotta l’estate scorsa in merito alle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria per EONE (eventi oggettivamente non evitabili) per le aziende edili.Si ricorda, infatti, che la normativa in tema di ammortizzatori sociali (D.Lgs. 148/2015), nel definire i termini massimi di utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria, prevede una particolarità per il settore edile. Per tutte le aziende non edili il limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile non comprende gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE). Per le aziende edili invece, ai fini del calcolo del limite massimo, si devono includere anche i periodi di EONE.Durante la scorsa estate, l’Inps, recependo quanto previsto dal D.L. 63/2024 in tema di ammortizzatori sociali attivati per far fronte al forte caldo, ha dato istruzioni per l’accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, tramite messaggio 26.07.2024, n. 2735. Nel messaggio viene evidenziata la modifica della regola da applicare al conteggio del limite massimo per le aziende edili. Tale regolamentazione è da tenere in considerazione per il conteggio di tutti i periodi di CIGO fruiti dalle aziende edili per il periodo 1.07.2024-31.12.2024 e risulta pertanto utile tenerlo in buona nota alla fine di quest’anno.La normativa citata prevede che, anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.