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Lavoro 27 Giugno 2023

Cassa integrazione respinta: il ricorso entro 30 giorni

I provvedimenti di diniego o accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria devono essere oggetto di ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento (mess. Inps n. 1900/2023).

Questo, in sintesi, quanto precisato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale con il messaggio n. 1900/2023; in maniera specifica, l’intervento dell’Inps è conseguenziale all’emanazione della circolare n. 48/2023, con la quale erano state dettate le nuove regole in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei vari Comitati dello stesso Istituto. In particolare, per quanto riguarda i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi, la materia era stata analizzata nel paragrafo 4 della sopracitata circolare, dove vengono evidenziate le diverse tempistiche previste dal nuovo Regolamento, che tengono conto sia delle regole riguardanti le varie gestioni previdenziali dell’Inps che la tipologia di provvedimento che si intende impugnare. Per quanto concerne i provvedimenti riguardanti la cassa integrazione salariale ordinaria, siano essi di diniego o di accoglimento parziale, è stato indicato, come fatto cenno in precedenza, che i relativi ricorsi amministrativi devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell’istanza. Inoltre, è stato sottolineato che tale, nuovo, termine si applica con riferimento ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale che sono stati notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare n. 48/2023, cioè dal 17.05.2023. A tal proposito, è da evidenziare...

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