Diritto del lavoro e legislazione sociale 17 Ottobre 2025

Cassazione: dimissioni revocabili anche durante il periodo di prova

La Corte di Cassazione, con ordinanza 3.10.2025 n. 24911, ha stabilito che le dimissioni sono revocabili anche durante il periodo di prova e, in tal caso, il datore di lavoro deve consentire il completamento del periodo.

La revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, fatta pervenire nei termini di legge, è legittima ed efficace e il rapporto di lavoro, in tal caso, deve “essere ripristinato nello stato iniziale, ovvero in pendenza del periodo di prova” stesso: questo è ciò che ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza di cui all’oggetto.La questione principale oggetto della valutazione degli ermellini ha riguardato l’interpretazione dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015, che disciplina le dimissioni telematiche e la facoltà di revoca entro 7 giorni delle medesime al fine di garantire l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore e di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco. I cc. 7 e 8 stabiliscono che tale facoltà non sussiste in presenza di lavoro domestico o alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono “nelle sedi di cui all'art. 2113, c. 4 c.c. (che regola il tentativo di conciliazione, ndr.) o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 276/2003”. Secondo la Corte, questa norma è “rivestita di carattere eccezionale e, pertanto, insuscettibile di applicazione oltre i limiti in essa considerati”.Censurabile, da questo punto di vista, risulta pertanto la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4.03.2016, n. 12 che aveva esteso le esclusioni di cui sopra anche al periodo di prova. “Le circolari...

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