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Diritto 27 Dicembre 2019

Cassazione e finanziamento soci

Si configura una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 13.11.2019, n. 29383, ha confermato che il finanziamento fruttifero erogato dai soci configura una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.P.R. 633/1972. La base imponibile è costituita dagli interessi che rappresentano il corrispettivo dell'operazione e risulta però esente Iva ai sensi dell'art. 10, c. 1 dello stesso decreto. L'oggetto del contendere riguarda una società a cui veniva richiesta l'imposta di registro proporzionale su un finanziamento soci fruttifero approvato con delibera assembleare. Sulla base delle disposizioni normative la Corte di Cassazione ha ritenuto operante il principio di alternatività Iva/imposta di registro e ha deciso in favore dell'imposta di registro in misura fissa, affermando l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata contenente esclusivamente disposizioni soggette a Iva e nello specifico con 2 distinte operazioni sottostanti: la somma relativa alla cessione di denaro che sarà esclusa Iva per carenza del presupposto oggettivo; e la somma relativa agli interessi maturati per effetto del finanziamento, prestazione di servizi in regime di esenzione Iva ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 1 D.P.R. 633/1972. Per quanto riguarda la documentazione relativa al finanziamento soci fruttifero, per gli interessi percepiti non è dovuta né fattura, né...

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