HomepageDirittoDiritto privato, commerciale e amministrativoCassazione: ipoteca del Fisco sull’unica abitazione del debitore
Diritto privato, commerciale e amministrativo
10 Luglio 2025
Cassazione: ipoteca del Fisco sull’unica abitazione del debitore
La Cassazione (ord. 11.06.2025, n. 15567) annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per avere la CGT cancellato erroneamente l’iscrizione ipotecaria sull’immobile della contribuente, trattandosi di prima casa, non di lusso, nella quale risiedeva.
Secondo l’art. 77, c. 1-bis D.P.R. 602/1973, l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca su un immobile del debitore anche in assenza dei requisiti per procedere con l’espropriazione forzata. Infatti, l’iscrizione ipotecaria è considerata un atto di natura cautelare, volto a garantire il credito, ma non equivale di per sé all’avvio dell’esecuzione immobiliare.La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza 11.06.2025, n. 15567, ha annullato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva cancellato l’ipoteca iscritta su un immobile adibito a “prima casa” dalla contribuente. La Cassazione ha infatti considerato errata la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui riteneva illegittima l’iscrizione ipotecaria solo perché l’immobile era l’abitazione principale della debitrice, priva di caratteristiche di lusso.La Suprema Corte ha ribadito che l’ipoteca esattoriale è un atto preordinato, ma distinto rispetto all’esecuzione forzata. L’espropriazione dell’unica abitazione del debitore non è infatti consentita, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 602/1973, quando si tratta di immobile non di lusso adibito a uso abitativo e residenza anagrafica del debitore, se il debito complessivo non supera i 120.000 euro o se non sono trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debito sia stato estinto.Ciò non impedisce, però, all’Agente della Riscossione di iscrivere validamente ipoteca...