Cassazione: la liceità della tassazione degli immobili locati
La Cassazione ribadisce che nel caso di locazione di immobili commerciali il reddito locativo va in ogni caso tassato, indipendentemente dalla percezione dei relativi canoni; la tassazione si ritiene raccordata ad un indice di ricchezza rimesso alla discrezionalità del legislatore.
La Corte di Cassazione con la sentenza 9.01.2024, n. 746 si è pronunciata sulla configurazione del presupposto d’imposta in ordine ai redditi fondiari, esponendo il principio di diritto secondo cui il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo, per i quali ultimi opera, invece, la deroga introdotta dall'art. 8 L. 9.12.1988, n. 431, è individuato in raccordo con il solo reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione ed indipendentemente dalla percezione dei canoni.
Sino a quando, quindi, non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione, permane la configurazione del corrispondente reddito fondiario (in tal senso e continuità anche Cass. 29.09.2020 n. 20661, Cass. 9.05.2019 n. 12332).
Per il citato giudice di Cassazione l’applicazione dell'art. 26 del Tuir ai redditi degli immobili locati con i relativi canoni non percepiti, non ne implica un'interpretazione costituzionalmente illegittima, in quanto, come già osservato dalla giurisprudenza costituzionale, la capacità contributiva desumibile dal presupposto economico al quale l'imposta è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo...