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Diritto 26 Aprile 2021

Cassazione: la procura generica condanna alle spese il difensore

Laddove non contempli la sentenza da impugnare o il ricorso di legittimità per cui è conferita, le conseguenze possono andare ben oltre l'inammissibilità del ricorso.

L'art. 182, c. 2 c.p.c. prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione o un vizio che determina la nullità della procura al difensore, deve assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza o per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione. La norma è diversa da quella precedente, che prevedeva che “il giudice” potesse “assegnare un termine” in caso di difetto di rappresentanza, assistenza e autorizzazione; ora, a seguito della modifica apportata dalla L. 69/2009, non solo prevede che “il giudice assegni alle parti un termine”, escludendone ogni facoltà, ma estende detto potere ai casi di assenza della procura o di rinnovazione, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. La modifica legislativa ha del resto accolto il precedente orientamento giurisprudenziale formato sul vecchio testo, secondo cui, in tutti i di vizio della procura, e persino nel caso di omesso deposito della procura speciale alle liti, qualora la stessa fosse stata anche semplicemente richiamata negli atti di parte, il giudice fosse tenuto a invitare la parte a produrre l'atto mancante e solo in caso di mancata ottemperanza ad adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio. Orientamento cristallizzato dalle Sezioni Unite (Cass. 9127/2010) che ha ribadito come l'art. 182 c.p.c.,...

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