Amministrazione e bilancio 09 Maggio 2025

Cassazione: migliorie su beni altrui sono immobilizzazioni immateriali

Le spese di ristrutturazione su immobili non di proprietà dell’impresa non sono mai classificabili tra le immobilizzazioni materiali, con rilevanti conseguenze per il test di operatività delle società di comodo.

L'ordinanza della Corte di Cassazione 2.05.2025, n. 11509 ha fatto chiarezza sulla corretta classificazione contabile delle spese di ristrutturazione sostenute su immobili non di proprietà. La vicenda esaminata riguarda una società che aveva effettuato interventi di ristrutturazione su un fabbricato detenuto in virtù di un contratto di comodato a tempo indeterminato stipulato con uno dei soci. Nella contabilità tali spese erano state iscritte tra le immobilizzazioni materiali, precisamente tra gli immobili, anziché tra le immobilizzazioni immateriali come avrebbe richiesto una corretta applicazione dei principi contabili. È interessante notare come questo apparente dettaglio tecnico-contabile abbia determinato conseguenze rilevantissime sul piano fiscale, consentendo alla società di risultare congrua rispetto agli studi di settore all'epoca vigenti e, conseguentemente, di beneficiare dell'esclusione dalla disciplina delle società non operative ai sensi dell'art. 30, c. 2, n. 6-sexies L. 724/1994.L'Amministrazione Finanziaria ha contestato questa impostazione, avviando un accertamento che ha preso le mosse proprio dalla non corretta classificazione contabile per poi travolgere, con un effetto domino, sia il risultato dello studio di settore sia l'esclusione dal regime delle società di comodo. È significativo rilevare come, nei precedenti gradi di giudizio, la tesi della società avesse prevalso: sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale toscana...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.