HomepageFiscoAccertamento, riscossione e contenziosoCassazione: non valutabili motivi su documenti non prodotti nel merito
Accertamento, riscossione e contenzioso
13 Gennaio 2024
Cassazione: non valutabili motivi su documenti non prodotti nel merito
Nel corso del giudizio di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione non possono essere valutati motivi attinenti a documenti non prodotti nel corso del giudizio di merito innanzi alle Commissioni tributarie.
Il caso di specie trae origine dall’emissione di un avviso di accertamento relativo ai fini Iva tramite la quale era stata rettificata la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2007.
Ricorreva il contribuente in sede di Commissione tributaria provinciale ove veniva accolto il suo ricorso circa la mancata debenza dell’imposta. Di parere contrario erano invece i giudici della Commissione tributaria regionale che ritenevano effettivamente dovuta l’imposta Iva. Ad avviso dei giudici tributari, infatti, ai sensi della normativa vigente e segnatamente del contenuto dell’esenzione prevista dall’art. 41 D.L. 331/1993 è applicabile nel caso di cessione di un bene alla quale abbia fatto seguito l’effettivo trasferimento dello stesso all’interno del territorio dello Stato, contrariamente al caso di specie ove tale fatto non era avvenuto.
Il procedimento faceva ulteriore corso in sede di Cassazione ove tra gli altri motivi di ricorso veniva dedotta anche la violazione di legge configuratasi a seguito dell’omessa valutazione di alcuni documenti. I giudici della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4.01.2024, n. 257, prendono posizione sulla questione dei limiti del giudizio di legittimità. Tra i casi che rientrano all’interno di tale forma di giudizio vi rientra come ovvio anche il caso di omesso esame di un documento.
Tale vizio ricompreso tra quelli deducibili in sede di Cassazione rende...