Accertamento, riscossione e contenzioso 31 Luglio 2024

Cassazione: prerogative distintive dei vari metodi di accertamento

La Cassazione, con la sentenza 23.07.2024, n. 20411, è intervenuta a precisare i tratti distintivi delle due metodologie di accertamento induttivo puro o extracontabile e analitico induttivo.

Nell’accertamento induttivo puro la rettifica del reddito d'impresa prescinde in tutto o in parte dalle risultanze contabili e si basa su un procedimento logico diretto a costruire l'imponibile globale senza analizzare le singole partite contabili, bensì impiegando nella costruzione tutte le notizie, le prove ed i dati anche soltanto extracontabili comunque raccolti. Proprio perché tale strumento legittima l'Ufficio alla rettifica del reddito con un minor rigore rispetto all'accertamento analitico o a quello misto, l'induttivo è potenzialmente il metodo più lesivo dei diritti del contribuente e il suo utilizzo è legittimo solo se ricorrono le tassative condizioni previste dall'art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973, al verificarsi delle quali il reddito può essere determinato: sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio, con la facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili; utilizzando "presunzioni supersemplici", prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In particolare la Cassazione ha nel tempo precisato che il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico - induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso,...

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