La Cassazione torna sul domicilio fiscale delle persone fisiche
Per la Cassazione l’orientamento da privilegiare è quello di raccordare il domicilio al luogo di cura degli interessi economici e patrimoniali. Nonostante ciò, il legislatore nell’ambito della riforma fiscale ha optato per l’inverso parametro delle relazioni personali e familiari.
La Corte di Cassazione (sentenza 18.07.2024, n. 19843) si è pronunciata in ordine alla portata dell’art. 2, c. 2-bis del Tuir relativo alla residenza in Italia delle persone fisiche emigrate in un Paese incluso nella c.d. "black list".
Specificamente l'art. 2, c. 2-bis del Tuir dispone la persistente residenza nel territorio nazionale del contribuente sulla base di una presunzione legale relativa che imputa al contribuente l'onere di provare l'insussistenza di alcuno dei criteri di collegamento dettati dal c. 2, ossia che nell'anno controverso non avesse avuto in Italia "il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile", avendo effettivamente spostato la residenza nello Stato di emigrazione.
Preliminarmente si deve sottolineare come al fine di determinare il quadro normativo di riferimento per la risoluzione della controversia in esame, il giudice non abbia potuto applicare la nuova scrittura normativa dell’art. 2 del Tuir introdotta con il recente art. 1 del D.Lgs. 209/2023, in attuazione dell'art. 3, c. 1, lett. c) della legge delega al Governo per la riforma fiscale n. 111/2023, che ora statuisce: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini...