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Lavoro
14 Novembre 2019
Categorie legali dei disoccupati che lavorano: adempimenti
Essere privi di impiego regolarmente retribuito è diverso dall'essere nullafacenti, così come l'essere iscritti al collocamento non preclude attività in proprio nè collaborazioni o attività subordinate, purchè nei limiti di reddito stabiliti.
Nonostante le numerose promesse di semplificazione, il mondo del lavoro si sta sempre più complicando, anche rispetto a concetti all'apparenza scontati come la mancanza di lavoro. Gli incentivi all'assunzione, per esempio, riguardano in alcuni casi soggetti “privi di impiego regolarmente retribuito”, in altri “disoccupati”: nonostante possano sembrare modi distinti per esprimere il medesimo concetto, la situazione è ben diversa.
Il Ministero del Lavoro, infatti, all'interno della circolare 34/2013 ha definito come “privi di impiego regolarmente retribuiti” i soggetti che “negli ultimi 6/24 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6/24 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”. Non sono dunque “regolarmente retribuiti” né i rapporti subordinati inferiori a 6 mesi, né le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, sia inferiore a taluni limiti (4.800 euro per lavoro autonomo; 8.000 per le co.co.co.).
Tale status non è certificabile dai Centri per l'Impiego e sarà desumibile soltanto attraverso l'analisi dei rapporti di lavoro (nonché dei redditi realizzati)...