Normative e prassi sul tema dei bonus in edilizia sono stati molteplici. Si ripercorrono gli obblighi e gli adempimenti, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
A seguito delle previsioni della legge di Bilancio per il 2022, sono stati pubblicati una serie di atti in tema di accesso ai benefici fiscali in edilizia.
Dapprima la L. 25/2022, di conversione del D.L. 4/2022, e successivamente la L. 51/2022 di conversione del D.L. 21/2022 hanno previsto che i benefici fiscali legati all’edilizia possano essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il contratto collettivo applicato deve inoltre essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale previsione si riferisce alle opere il cui valore complessivo è superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili. Quanto sopra si applica ai lavori edili avviati successivamente al 27.05.2022.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 27.05.2022, n. 19/E ha poi fornito chiarimenti sul tema. In primis, è precisato quali sono i CCNL riconosciuti: si tratta di quelli identificati dal CNEL con i codici F012, F015 e F018. È onere del committente richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi e...