Con il periodo di febbraio 2026 è prevista una scadenza per le aziende che applicano ai propri lavoratori il contratto collettivo nazionale di lavoro Pelli e cuoio aziende industriali (Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni).Ai fini dell'incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di "Elemento di garanzia retributiva - E.g.r.". Tale elemento sarà, del pari, riconosciuto nel caso in cui aziende o associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi.L'E.g.r., pari a 230 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno con riferimento all'anno precedente. Dall’anno 2024 l’importo dell'E.g.r. è stato elevato a 310 euro lordi annui.L'importo dell'E.g.r., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il Tfr, viene corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1.01 al 31.12 dell'anno precedente all'erogazione e...