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Lavoro 16 Maggio 2022

Ccnl per bonus edilizi e credito d’imposta ambienti di lavoro

Il legislatore ha introdotto una disciplina che impone, in presenza di contratti superiori a una certa soglia, il rispetto e l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro da indicare sia nel contratto, sia sulle fatture emesse.

Con l'introduzione dell’art. 4, D.L. 13/2022 sono state create ulteriori criticità nell’applicazione della disciplina dei bonus edilizi, soprattutto nell’ambito dei general contractor (o fornitori unici) che hanno difficoltà nella suddivisione del personale in base alle attività esercitate. Si richiamano i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), 16, c. 2 D.L. 63/2013, 1, c. 12, L. 205/2017 e 1, c. 219 L. 160/2019 e, quindi, riguardano specificatamente: detrazione del 110% (superbonus), a prescindere dalla modalità di sua fruizione, detrazione in dichiarazione dei redditi o con esercizio di una delle opzioni per cessione o sconto; nuova detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, a prescindere dalla modalità di sua fruizione; credito di imposta 60% per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e i bonus edilizi ordinari e diversi dai precedenti, ma solo se la loro fruizione avviene mediante esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121, nonchè la detrazione per i lavori di rifacimento delle facciate, sia come detrazione in dichiarazione dei redditi, sia come cessione o sconto; detrazioni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e quella per gli interventi di sistemazione dei giardini. Con particolare riferimento a queste 2 ultime detrazioni, peraltro, non si comprende l’inserimento tra quelle...

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