Diritto del lavoro e legislazione sociale
16 Maggio 2025
CdL e CED: i chiarimenti da parte dell’Ispettorato del Lavoro
L’INL ha chiarito i limiti operativi dei CED, ribadendo che le attività valutative e interpretative sono riservate ai professionisti ex L. 12/1979. I CED possono solo svolgere funzioni strumentali e accessorie.
Il 12.05.2025 è stato diffuso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro un parere riguardante il tema dei centri di elaborazione dati (CED), i quali svolgono attività riservata ai soggetti di cui all’art. 1 L. 12/1979 (consulenti del lavoro, in qualità di soggetti abilitati, e avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, in qualità di soggetti autorizzati). L’attenzione dell’Ispettorato è rivolta soprattutto a contrastare il fenomeno dell’esercizio abusivo dell’attività di consulenza in materia di lavoro e legislazione sociale.La normativa di riferimento in tale ambito è l’art. 1 L. 12/1979, il quale stabilisce la competenza, in primo luogo, di coloro che siano iscritti all'albo dei Consulenti del Lavoro e, in secondo luogo, degli Avvocati, dei Dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che abbiano dato comunicazione agli Ispettorati del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti.Si tratta in particolare di tutte le attività concernenti la materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale che non siano svolte dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti.Tuttavia, la legge consente ai centri di elaborazione dati (CED), se assistiti da uno o più professionisti iscritti agli albi di cui alla L. 12/1979, di effettuare le operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di amministrazione e gestione del personale nonché l'esecuzione delle...