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Società e contratti 15 Ottobre 2026

C’è contestualità logica fra chiusura liquidazione ed esdebitazione

Il requisito della contestualità tra il decreto di chiusura e la dichiarazione di esdebitazione (art. 281, c. 1 D.Lgs. 14/2019) deve essere inteso in senso “logico” e non meramente “cronologico” (Corte Costituzionale, sent. n. 74/2026).

La Corte Costituzionale, con la sentenza 12.05.2026, n. 74, ha fornito importanti indicazioni al fine di colmare il “vuoto normativo” tra la chiusura formale della liquidazione e l’emissione del decreto di esdebitazione. È stato chiarito, in particolare, che la previsione secondo cui il tribunale dichiara l’esdebitazione, su istanza di parte, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” (art. 281, c. 1 D.Lgs. 14/2019), può e deve essere intesa nel senso di non precludere al debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione “subito dopo la chiusura della procedura”, come prescritto dall’art. 8, c. 1, lett. a) L. 155/2017.Sia la disposizione della legge delega sia quella introdotta dal legislatore delegato devono, infatti, essere lette alla luce della ratio complessiva della disciplina in esame che, conformemente alla normativa europea sull’esdebitazione, è volta a consentire al debitore “meritevole” di ottenere al più presto, e comunque decorsi 3 anni, nell’ambito di un’unica procedura (di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata), la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. Parimenti in linea con il favor debitoris risulta anche il criterio direttivo (art. 8, c. 1, lett. a) L. 155/2017) che impegnava il legislatore delegato a prevedere la possibilità, per il debitore, di presentare l’istanza di esdebitazione “subito dopo” la chiusura della procedura, sicché a tale...

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