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Diritto 31 Gennaio 2023

Cenni sul nuovo concordato preventivo

Le prime pronunce intervenute sul nuovo concordato preventivo iniziano a delineare i contorni della disciplina prevista dal Codice della Crisi.

L’art. 44, c. 1 D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.07.2022, stabilisce che il debitore può presentare, con la domanda di cui al precedente art. 40 (accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza come il concordato preventivo), la documentazione indicata dall’art. 39, c. 3 riservandosi di presentare la proposta e il piano, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti. In tale ipotesi il tribunale pronuncia decreto con il quale: fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, cc. 1 e 2, CCII oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’art. 39 CCII, c. 1 oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’art. 64-bis CCII, con la documentazione di cui all’art. 39, cc. 1 e 2 CCII; nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace...

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