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Diritto 17 Marzo 2022

Certezza e liquidità per la compensazione nel fallimento

Ai sensi dell’art. 56 L.F. i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

È principio da tempo saldamente acquisito quello secondo cui la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido o esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell’obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all’art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia. Non rileva che la questione non sia stata posta in sede di verifica del passivo, posto che è già stato ritenuto che il titolare del credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare convenuto in giudizio dal curatore per il pagamento di un credito dovuto all’imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l’efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva. I crediti non devono essere contestati (cioè devono essere certi), ma devono essere determinati nel loro ammontare (liquidi) al momento in cui la compensazione viene eccepita. La compensazione non opera quando il creditore ha acquistato un credito non scaduto per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore; per i crediti sottoposti a condizione, se questa non...

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