Il D.Lgs. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva UE 2011/93 contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, obbliga il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. Per il Ministero di Grazia e Giustizia il datore di lavoro privato “è inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato, quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”. E ancora: “L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6.04.2014). Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio”.
Da quanto precede parrebbe che l'obbligo sussista solo nel caso in cui si intenda iniziare un rapporto di lavoro vero e proprio di tipo subordinato oppure autonomo. E in tal senso si era espresso anche il Coni attraverso un messaggio, pubblicato sulla propria pagina web in data 4.04.2014, oggi...