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IVA 07 Settembre 2026

Certificazione dei corrispettivi in attività turistiche a partita Iva

Nelle attività di B&B, case vacanze e affittacamere in forma imprenditoriale la fattura non è sempre obbligatoria. Le entrate possono essere certificate tramite documento commerciale o, in alcuni casi, essere esonerate dalla certificazione.

L’avvio di un’attività turistica in forma imprenditoriale non comporta automaticamente l’obbligo di emettere fattura per ogni soggiorno. La modalità di certificazione delle entrate dipende, infatti, dalla natura dell’attività concretamente esercitata e occorre distinguere la mera locazione di un immobile dalla prestazione di servizi ricettivi. La presenza della partita Iva, quindi, non è da sola sufficiente per individuare il documento fiscale da rilasciare. Per le attività ricettive, quali B&B e affittacamere esercitati in forma imprenditoriale, trova applicazione l’art. 22, c. 1 D.P.R. 633/1972, che ricomprende le prestazioni alberghiere tra le operazioni per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, salvo che venga richiesta esplicitamente dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.L’assenza dell’obbligo di fatturazione non significa, tuttavia, assenza di certificazione: quando non viene emessa fattura, il corrispettivo deve essere memorizzato e trasmesso telematicamente e al cliente viene rilasciato il documento commerciale, che ha sostituito il tradizionale scontrino o ricevuta fiscale. Diverso è il caso della casa vacanze quando l’attività svolta, pur organizzata in forma imprenditoriale, si sostanzia nella sola locazione dell’immobile senza assumere le caratteristiche proprie di una prestazione ricettiva; in tal caso, si rientra tra le operazioni esenti da Iva ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 8...

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