L’istituto della certificazione dei rapporti di lavoro è stato introdotto dalla Riforma Biagi (artt. 75-81 D.Lgs. 276/2003) con lo scopo di dare certezza all’esatta qualificazione giuridica dei contratti di lavoro, riducendo conseguentemente il contenzioso in materia.
A tal fine, il datore di lavoro e il lavoratore, spontaneamente e congiuntamente, possono rivolgersi ad apposite “Commissioni” per certificare i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
Tale funzione primaria e originaria della certificazione è stata nel tempo progressivamente estesa, grazie soprattutto all’attuazione del Jobs Act (D.Lgs. 81/2015), fino ad abbracciare le seguenti ipotesi:
per avallare rinunce e transazioni ex art. 2113 c.c.;
per il deposito dei regolamenti interni delle cooperative di lavoro, con riferimento alla tipologia dei rapporti instaurati o che si intendono instaurare coi soci;
in sede di stipulazione di un contratto di appalto per stabilirne la genuinità e distinguerlo dalla somministrazione;
al fine di validare la genuinità delle co.co.co, certificando l’assenza della subordinazione nel caso delle collaborazioni etero-organizzate (art. 2 D.Lgs. 81/2015);
per stipulare i cosiddette patti di demansionamento, nell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento...