Diritto del lavoro e legislazione sociale
04 Marzo 2024
Certificazione e ambienti confinati
Obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. 276/2003, per i lavoratori impiegati in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.
La Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro, con la nota 24.01.2024, n. 694, esprime il proprio parere con riferimento all’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. 276/2003, per i lavoratori impiegati in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto. Gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono unanimemente riconosciuti tra i più pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Su questi “cantieri” insistono spesso contratti di appalto e subappalto con un evidente incremento dei fattori di rischio.
Partendo da queste evidenze il D.P.R. 14.09.2011, n. 177 ha dato attuazione all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 81/2008 introducendo stringenti disposizioni finalizzate a qualificare le imprese e i lavoratori operanti in “in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121 D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo”. Sempre il D.P.R. 177/2011, all’art. 2, prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo. L’obbligo si applica a tutte le aziende e anche a tutti i lavoratori autonomi, con particolare attenzione alla sorveglianza...