Certificazione Unica degli autonomi e l’ultima per i forfetari
Entro il 16.03.2024 occorre certificare le ritenute sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi nell’anno 2023 indipendentemente dal regime fiscale. Dal 2024 è stata eliminata la Certificazione per i forfetari e il regime di vantaggio.
Entro il 16.03.2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le Certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo per il periodo d’imposta 2023 e ne rilasciano una copia al percipiente entro la stessa data. La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche può avvenire entro il 31.10.2024 per quelle contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
I compensi corrisposti a soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sono riepilogati con la causale A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. Nel punto 4 è indicato l’ammontare lordo corrisposto, al netto dell’Iva, ma comprensivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito (ad esempio fuori campo Iva art. 15) e che devono essere riportare nel successivo punto 7 (altre somme non soggette a ritenute), con il relativo codice nel punto 6:
21 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
22 - nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
24 - nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1 L. 190/2014.
Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio 2% o 4%) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi,...