Premesso che l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato fin dalla stipula, il recesso dal rapporto di lavoro può avvenire per decisione sia datoriale, sia del lavoratore stesso.
Recesso datoriale:
durante o al termine del periodo di prova: il datore di lavoro può recedere dal rapporto senza particolari formalità, comunicando il mancato superamento del periodo di prova al dipendente. Al lavoratore verrà garantita la retribuzione e l’erogazione dei ratei maturati fino al recesso;
durante il periodo formativo: il recesso può avvenire per motivi disciplinari, ossia per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, oppure per giustificato motivo oggettivo;
al termine per periodo formativo: il recesso può essere formalizzato nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal CCNL applicato che decorre dal termine del periodo formativo. Durante il preavviso si continua ad applicare la disciplina del contratto di apprendistato; in caso di preavviso non lavorato, verrà erogata al lavoratore la relativa indennità sostitutiva. È un recesso senza motivazione che non richiede una giusta causa o un giustificato motivo;
mancata comunicazione di recesso al termine del periodo formativo: in questo caso il contratto prosegue, essendo, come detto, a tempo indeterminato fin dall’origine. La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire per motivi disciplinari, giusta causa o...