Accertamento, riscossione e contenzioso 10 Maggio 2024

Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese

La manifesta illegittimità originaria dell’atto impugnato non consente la compensazione delle spese dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza.

In un interessantissimo e recente intervento (Cass., sent. n. 5579/2024), la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i criteri validi per poter addivenire a una ipotesi di compensazione delle spese di lite. Tutto trae origine da una richiesta depositata da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente a una pronuncia della cessazione della materia del contendere, a seguito dell’annullamento dell'iscrizione a ruolo, sulla cui base era stato originariamente emesso un avviso di intimazione, essendo stata iscritta nuovamente a ruolo l'imposta originariamente contestata, rettificata nel quantum di competenza del contribuente inciso dal provvedimento. L’Amministrazione Finanziaria, a seguito di un macroscopico errore di valutazione in merito al presupposto e al quantum dell’imposta richiesta, aveva provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, relativamente al quale era stato avviato un giudizio tributario a seguito del ricorso del contribuente. La difesa erariale aveva proceduto alla richiesta di estinzione del giudizio, come già indicato, chiedendo la compensazione delle spese: alla richiesta di compensazione si era ovviamente opposto il contribuente che pretendeva l’applicazione del principio di soccombenza in carico all’Agenzia delle Entrate. Si osserva preliminarmente come a un eventuale annullamento “in via di autotutela” degli atti impositivi impugnati,...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.